L’Inps, con messaggio n. 4515 del 30 novembre 2018, ha integrato il messaggio n. 4468 del 28 novembre 2018, comunicando che, con decorrenza dal periodo di paga DICEMBRE 2018, è stato istituito anche il nuovo codice dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens:
− 321, avente il significato di “CCNL del Terziario – CONFIP”.
L’Inps, con la guida sulla certificazione di malattia all’estero, aggiornata a ottobre 2018, indica ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall’Italia cosa fare in caso di assenza dal lavoro per malattia all’estero.
In caso di evento verificatosi durante un soggiorno all’estero, i lavoratori conservano il diritto all’indennità di malattia. Per ricevere la prestazione economica è necessaria la certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali dalla normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione deve essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui si trova il lavoratore, il quale, anche all’estero, è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
La guida offre ai lavoratori tutte le indicazioni, distinguendo tra i casi di:
malattia insorta in un Paese UE;
malattia insorta in un Paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
malattia insorta in un Paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
La guida, infine, ricorda ai lavoratori cosa fare nel caso in cui intendano recarsi all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.
La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 3 dicembre 2018, ha criticato la posizione assunta dall’Agenzia delle entrate, con risoluzione n.78/E del 19 ottobre 2018, in merito alla detassazione dei premi di risultato. L’Amministrazione finanziaria ritiene che la tassazione agevolata al 10% sia applicabile esclusivamente se, nel periodo congruo considerato, si raggiunge uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale, misurato in termini incrementativi rispetto a un determinato dato storico già registrato a consuntivo. La Fondazione ritiene tale indicazione non condivisibile per diversi ordini di ragioni, poiché questa opzione determinerebbe la ricerca di un miglioramento costante che, oltre certi limiti, sarebbe irraggiungibile e non consentirebbe nei fatti di beneficiare del trattamento agevolato rivolto essenzialmente ai lavoratori dipendenti.
Lavora con noi
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkLeggi di più