Il Ministero del lavoro, di concerto col Mef, ha emanato il decreto 11 ottobre 2018, che ha fissato al 7,09% la riduzione dell’importo del premio assicurativo, per l’anno 2018, spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, commi 780 e 781, lettera b), L. 296/2006.
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 ottobre 2018, n. 26498, ha stabilito che le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’articolo 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 cod. civ..
Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 novembre 2018, ha comunicato che nella giornata di lunedì 3 dicembre, a partire dalle ore 14, saranno svolte alcune attività tecniche per l’aggiornamento del servizio web “Lavoro intermittente” che, pertanto, non sarà disponibile.
Durante lo svolgimento delle attività tecniche, non sarà possibile utilizzare né il form on line né l’app dedicata. Per adempiere correttamente all’obbligo, sarà possibile inviare la comunicazione:
via email, inviando il modulo UNI_INTERMITTENTI all’indirizzo Pec appositamente dedicato intermittenti@pec.lavoro.gov.it. Per utilizzare tale casella di posta, non è necessario che l’indirizzo email del mittente sia un indirizzo Pec;
via sms, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dall’invio della comunicazione. La modalità per sms potrà essere utilizzata solo dalle aziende registrate al portale Cliclavoro e abilitate all’utilizzo del servizio che hanno registrato già il proprio numero;
via fax, inoltrando la comunicazione al numero dell’ITL competente. In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo.
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