Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell’economia, con decreto direttoriale 4 ottobre 2018, ha confermato all’11,50% la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali 2018 per il settore edilizia.
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 18 del 22 novembre 2018, ha rettificato il paragrafo 3, lettera a), della circolare n. 16/2018, in modo che possano accedere ai trattamenti di proroga della Cigs, in via transitoria, anche le imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, riconoscendo la possibilità di proroga a programmi che scadono dal 30 giugno 2018 in poi, ampliando così il termine fissato dalla precedente circolare.
La Cassazione Civile, Sezione Quarta Penale, con sentenza 30 ottobre 2018, n. 49593, ha stabilito che, in caso di distacco fittizio di lavoratori (vale a dire avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003), non trova applicazione il disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, e gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, vengono a gravare sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell’articolo 2, D.Lgs. 81/2008, sia sul distaccatario fittizio, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente del lavoratore, a norma dell’articolo 299 dello stesso decreto.
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