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Autore: mondolavoro

Implementate nuove funzionalità Gestione dipendenti pubblici

L’Inps, con messaggio 18 marzo, n. 1150, rende nota la fornitura di nuovi servizi inerenti alla gestione dipendenti pubblici.

Il messaggio si pone nel solco tracciato con la circolare n. 34 del 31 marzo 2023 mediante la quale è stata prevista l’integrazione del cassetto previdenziale del contribuente con l’annessa implementazione della sezione dedicata ai dipendenti pubblici (gestione dipendenti pubblici – GDP).

Attraverso tale canale, i datori di lavoro di dipendenti pubblici e i soggetti delegati ad operare possono accedere alle principali informazioni inerenti alla posizione contributiva.

Il messaggio n. 1150/2024 formalizza la messa a disposizione di due nuovi servizi, denominati di export e di import, aventi finalità simili e complementari tra loro.

In particolare, con la funzionalità di export è possibile effettuare il download delle denunce UniEMens/PosPA trasmesse (con particolari accorgimenti per quelle di competenza compresa tra gennaio 2005 e settembre 2012 che all’epoca venivano trasmesse con sistema DMA – Entratel).

Con la funzione di import, invece, è possibile effettuare l’operazione inversa di upload.

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ed obblighi dei datori di lavoro

L’INPS – con Messaggio del 19 marzo 2024, n. 1167 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo dei datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative, ex D.P.R. n. 602/1970, che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento (attratti dalla disciplina in materia di CIGS, quindi, tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti), attualmente contraddistinti dal codice di autorizzazione “4B”.

Sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
  1. “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
  2. “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
  3. “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
  4. “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
  1. nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
  2. nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
  3. nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

In GU le disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2024, n. 65 è stato pubblicato il D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 , recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che l’art. 34 istituisce in via sperimentale, per un periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

La prestazione universale è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso di un’età anagrafica di almeno 80 anni, di un livello di bisogno assistenziale gravissimo (l’INPS dovrà individuare lo stato di bisogno assistenziale di livello gravissimo sulla base delle informazioni sanitarie contenute nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica che dovrà essere nominata con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore ad € 6.000, nonché la titolarità dell’indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento di essa.

Le persone anziane non autosufficienti in possesso dei suddetti requisiti possono richiedere la prestazione universale all’INPS in modalità telematica, secondo le procedure attuative e operative che verranno stabilite dallo specifico decreto interministeriale.

La richiesta può essere presentata anche presso gli istituti di patronato.

La fruizione della prestazione universale assorbe l’indennità di accompagnamento.

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