La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 novembre 2018, n. 28164, in tema di interpretazione del contratto, ha stabilito che l’articolo 1362 cod. civ. dispone che, in tale interpretazione, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse, anche posteriore alla conclusione dell’accordo.
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, ha predisposto l’elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 35, comma 4, Regolamento (UE) 2016/679. D’ora in poi, pertanto, P.A. e aziende italiane che effettuano trattamenti di dati volti a offrire beni e servizi anche a persone residenti in altri Paesi dell’Unione avranno uno strumento in più per applicare correttamente il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. L’elenco, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non è esaustivo ed è stato adottato applicando il “meccanismo di coerenza”, uno strumento volto ad assicurare un’applicazione coerente e uniforme del Regolamento generale sulla protezione dei dati in tutta l’UE.
L’Inps, con messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, ha fornito chiarimenti in ordine ai numerosi quesiti sulla perdurante validità, pur nel mutato quadro normativo europeo, delle indicazioni fornite con circolare n. 192/1996 in merito alla necessità dell’autorizzazione al trasferimento in Paesi UE di lavoratori in costanza di malattia.
Il provvedimento di autorizzazione va riqualificato alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa a escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto. Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, nonostante il parere negativo dell’Inps, verrà applicato l’istituto della sospensione del diritto all’indennità economica. Appare evidente che i predetti chiarimenti riguardano solo il caso di provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall’l’Inps e non anche le eventuali autorizzazioni Asl, che attengono ai profili, di diversa natura, relativi alla copertura delle prestazioni sanitarie erogabili in convenzione all’estero. Ai fini, pertanto, del riconoscimento dell’indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla Struttura territoriale Inps di competenza per le necessarie valutazioni medico legali; la struttura competente provvederà a convocare il prima possibile il lavoratore a visita di controllo ambulatoriale, sia al fine di accertare l’effettivo stato di incapacità al lavoro sia per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all’estero. Espletata la visita, sarà rilasciato al lavoratore un verbale valutativo da redigere sull’apposito modello allegato al messaggio in parola. In tale sede, il lavoratore potrà fornire l’indirizzo di reperibilità all’estero per eventuali possibili controlli medico legali.
Lavora con noi
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.OkLeggi di più