La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2018, n. 22677, ha stabilito che il lavoratore adibito a mansioni ritenute incompatibili con il proprio stato di salute può chiedere al datore di lavoro di essere destinato a compiti più adeguati, ma non può, senza avallo giudiziario, rifiutarsi di eseguire la prestazione, potendo invocare l’articolo 1460 cod. civ. solo se l’inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore.
L’Inps, con messaggio n. 3933 del 24 ottobre 2018, ha chiarito che, per comprovare la condizione di esonero dal pagamento del ticket di licenziamento da parte dell’azienda di costruzioni edili che interrompa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale. Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata. In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima dell’emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.
In data 1° ottobre 2018 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto e Cgil, Cisl, Uil Regione Veneto, hanno sottoscritto l’accordo interconfederale regionale per l’apprendistato duale nelle imprese artigiani e PMI, che ha abrogato e sostituito integralmente, a far data dal 2 ottobre 2018, l’accordo regionale sottoscritto il 1° settembre 2016.
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