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Autore: mondolavoro

Detassazione premi solo se il risultato è incrementale

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018, ha precisato che, affinché sia applicabile il regime di tassazione agevolata ai premi di risultato erogati ai dipendenti, la contrattazione di riferimento deve prevedere criteri di misurazione che consentano di rilevare gli incrementi degli obiettivi premiali rispetto a un periodo c.d. congruo, la cui durata deve essere individuata dalla contrattazione di secondo livello. Non è, quindi, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Pertanto, se gli obiettivi premiali sono individuati in senso assoluto, senza comparazione con i valori registrati all’inizio del “periodo congruo”, l’agevolazione non risulta applicabile.

Note di rettifica per conguagli Cigo/Cigs: ulteriori istruzioni Inps

L’Inps, con messaggio n. 3880 del 18 ottobre 2018, ha comunicato la proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica per conguagli Cigo/Cigs alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. Infatti, l’Istituto ha avuto modo di appurare che molte note di rettifica in stato “bloccato” derivano dalla mancata applicazione delle indicazioni fornite dall’Istituto, pertanto, al fine di supportare le aziende nell’invio di eventuali flussi di variazione necessari alla definizione e al successivo ricalcolo delle note di rettifica, ha deciso di prorogare i termini: le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza; tale termine sarà ricondotto a 30 giorni a decorrere dal 15 novembre 2018.

L’Istituto evidenzia inoltre che dalle operazioni di ricalcolo potrebbero generarsi eventuali nuove note di rettifica, che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza.

Il messaggio Inps in oggetto ha offerto anche chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale.

Da ultimo, l’Inps ricorda che, con riferimento alle operazioni relative ad eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni Cigo con ticket rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce UniEmens già in uso.

Contratto di somministrazione: liceità subordinata alle ragioni indicate nel contratto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2018, n. 23619, ha stabilito che in materia di somministrazione di lavoro la normativa prevede come “condizione di liceità” la circostanza per cui il contratto di somministrazione sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in specifiche categorie e impone di indicarle per iscritto nel contratto, a pena di nullità: ne consegue che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

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