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Autore: mondolavoro

Domanda di ricongiunzione: utilizzo del canale telematico

L’Inps, con messaggio n. 3494 del 25 settembre 2018, a integrazione della circolare n. 179/2014, ha comunicato che è possibile presentare in via telematica le seguenti istanze:

– domanda di ricongiunzione dalle casse professionali nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals), ai sensi dell’articolo 1, L. 45/1990;

– domanda di ricongiunzione nel Fondo dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (gestioni ex Enpals) e nei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo, ai sensi dell’articolo 2, L. 29/1979;

– domanda per il trasferimento nell’Ago, a titolo oneroso, delle posizioni assicurative dei Fondi speciali Elettrici, Telefonici e Volo.

Il servizio di presentazione delle domande è disponibile sul sito internet www.inps.it al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Ricongiunzione (Cittadino/Patronati)”.

Nella prima fase di attuazione del processo di telematizzazione è previsto un periodo transitorio fino al 30 novembre 2018, durante il quale tali domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. A decorrere dal 1° dicembre 2018, l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo; pertanto le istanze presentate in altra modalità non saranno procedibili.

 

Infortunio: danni complementari oltre all’indennizzo Inail

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza del 1° agosto 2018, n. 20392, ha stabilito che il dipendente infortunato ha diritto ai danni complementari in aggiunta all’indennizzo Inail (dell’articolo 13, D.Lgs. 38/2000). Tale indennizzo non copre infatti il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l’articolo 66, comma 1, n. 2, D.P.R. 1124/1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all’inabilità permanente.

Mesotelioma non professionale: istanze per una tantum

L’Inail, con circolare n. 36 del 21 settembre 2018, ha fornito modelli e istruzioni per la presentazione delle istanze per l’erogazione dell’indennità una tantum ai malati di mesotelioma non professionale, richiedibile sia dai diretti interessati che dagli eredi.

L’importo della prestazione è pari, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a 5.600 euro e non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale. L’Istituto eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa.

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