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Autore: mondolavoro

Cassetto Previdenziale Aziende: funzionalità “Evidenze CIG”

L’Inps, con messaggio n. 3455 del 20 settembre 2018, ha reso noto che nel Cassetto Previdenziale Aziende è presente la funzionalità “Evidenze CIG”, che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni Cig gestite con il sistema del ticket, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica.

Tale funzionalità fornisce l’elenco per matricola di tutte le evidenze Cig con ticket, che vengono dettagliate nel messaggio.

Licenziamento collettivo: carichi familiari da considerare sotto il profilo economico

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° agosto 2018, n. 20464, ha deciso che va reintegrato e risarcito il dipendente licenziato, nell’ambito di una procedura di recessi collettivi, se il datore tiene conto dei “carichi familiari” sotto l’aspetto fiscale, ma non economico. La condotta di correttezza e buona fede impone, infatti, al datore a conoscenza in modo ufficiale della situazione economica familiare del dipendente di tenerne conto a prescindere da un’espressa comunicazione del lavoratore.

Donne in allattamento esonerate dal lavoro notturno

La CGE, con sentenza C-41/17, ha stabilito che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che effettuano un lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno devono ritenersi svolgere un lavoro notturno e godono della tutela specifica contro i rischi ai quali tale lavoro può essere associato. La Corte ha precisato, in primo luogo, che la Direttiva 92/85/CE, sulla sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, si applica a una situazione in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in orario notturno. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che le norme sull’inversione dell’onere della prova, previste dalla Direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, si applicano a una situazione come quella esaminata nella sentenza in commento, laddove la lavoratrice interessata esponga fatti tali da suggerire che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, il che permette, quindi, di presumere l’esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi di tale Direttiva. La mancanza di un simile esame, infatti, configurerebbe un’ipotesi di trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità, ai sensi della Direttiva 92/85/CE, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma della Direttiva 2006/54/CE, che consente l’inversione dell’onere della prova.

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