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Autore: mondolavoro

Licenziamento per superamento comporto: insufficiente indicare il termine del periodo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 agosto 2018, n. 21042, ha deciso che nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto non è necessaria la dettagliata e completa descrizione dei singoli giorni di assenza, ma la mera indicazione del termine finale di maturazione del periodo di conservazione del posto di lavoro non soddisfa il requisito di sufficiente specificazione dei motivi.

Sospensione servizi Inail dal 14 al 16 settembre

L’Inail, con avviso sul proprio sito, ha comunicato che dalle ore 17.00 di venerdì 14 settembre alle ore 13.00 di domenica 16 settembre 2018, per attività di manutenzione dei sistemi di profilazione utenti, i servizi on line fruibili previa autenticazione non saranno disponibili.

Verifica regolarità appalti di servizi all’interno di forme di contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5 del 13 settembre 2018, ha indicato la corretta interpretazione dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in seguito alla modifica apportata dall’articolo 2, D.L. 25/2017, che ha soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Il Ministero precisa che la norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che, al momento dell’entrata in vigore del D.L. 25/2017, non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.

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