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Autore: mondolavoro

Reintegra dal licenziamento se manca l’illiceità disciplinare del fatto

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2024, n. 1604, ha stabilito che debba essere annullato il licenziamento disciplinare e disposta la reintegra e il risarcimento anche se nella condotta si può rilevare un inadempimento nella sua materialità laddove posto che ai fini della tutela prevista dall’articolo 18, comma quarto, della Legge 300/70, novellato dalla Legge 92/2012, rileva anche la mancanza di illiceità disciplinare del fatto: ne consegue che tutela va quindi accordata anche nell’ipotesi in cui non sussista alcuna responsabilità personale rispetto ad un fattispecie di inadempimento considerata

CCNL Concerie Industria: siglato il rinnovo contrattuale

In data 7 marzo 2024 è stata siglata – tra l’Unic-Concerie italiane, aderente a Confindustria e dalle OO.SS. Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Concerie Industria.

L’Accordo di rinnovo – che decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026 – prevede:

  • un incremento retributivo complessivo di € 196,
  • un montante complessivo di € 4.165,
  • un aumento sui minimi (TEM) pari ad € 191,00, per il livello D2, divisi in 3 tranche di:

– € 96,00 dal 1° marzo 2024;

– € 55,00 dal 1° gennaio 2025;

– € 40,00 dal 1° gennaio 2026.

L’aumento sui minimi è del 10,23% rispetto al valore IPCA e sul TEC del 10,59%.

Le novità sulle pensioni dell’Assicurazione generale obbligatoria e dei Fondi speciali

L’INPS – con Messaggio dell’11 marzo 2024, n. 1027 – ha comunicato che è stata creata una nuova tipologia di ricostituzione per motivi contributivi “per variazione dati supplemento”, con la quale è possibile richiedere la correzione/integrazione di un supplemento già liquidato su pensione.

La prestazione in oggetto è individuata dal seguente prodotto:

  • “Ricostituzione per variazione dati supplemento”
  • Gruppo: Ricostituzione Pensione
  • Prodotto: Motivi Contributivi
  • Tipo: Per variazione dati supplemento.

Al riguardo, non è più possibile richiedere la correzione/integrazione dei dati di un supplemento già liquidato sulla pensione attraverso l’istanza di ricostituzione documentale.

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