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Autore: mondolavoro

Distacco transnazionale: nuove indicazioni sull’accertamento da parte della Polizia stradale

Il Ministero dell’interno, con circolare n. 5797 del 25 luglio 2018, fa seguito alla circolare n. 5507 del 10 luglio 2018, con la quale erano state fornite le prime indicazioni operative sull’applicazione della normativa sul distacco transnazionale dei lavoratori e sull’impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio da parte di organi di polizia stradale: la nuova circolare risolve alcune questioni e riporta in allegato il testo della circolare n. 5507/2018 integrato con le precisazioni.

Diritto alla NASpI al termine di mobilità ordinaria o disoccupazione speciale per l’edilizia

L’Inps, con messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli enti di patronato, relative al mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale, evidenziando, in particolare, il caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei 68 giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti 68 giorni.

Della problematica è stato interessato il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale, con nota n. 8774/2018, ha chiarito che “nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex L. 451/1994 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa”.

Preso atto delle precisazioni ministeriali, l’Istituto, con apposito messaggio intranet di imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.

Indennizzo per contratti a termine illegittimi ridotto a 4 mensilità dal Collegato Lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 luglio 2018, n. 19735, ha chiarito che, quali che siano i rimedi esperibili dal lavoratore contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, è evidente che il datore solvens non può ripetere dal lavoratore accipiens più di quanto quest’ultimo abbia effettivamente percepito, e cioè quanto versato, sia pure in esecuzione di sentenza provvisoriamente esecutiva, suscettibile di riforma o cassazione nell’ambito degli ordinari mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento, a un terzo (ente fiscale): il lavoratore deve restituire al netto delle ritenute fiscali la somma incassata in base alla sentenza provvisoriamente esecutiva riformata per l’entrata in vigore dell’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, che ha determinato la riduzione del risarcimento nella misura di sole 4 mensilità.

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