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Autore: mondolavoro

Attività lavorativa pericolosa: punita l’inosservanza del datore

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2018, n. 17668, ha stabilito che, nel caso di attività lavorativa pericolosa per la salute, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 2087 cod. civ., non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

L’omessa assunzione del disabile configura illecito istantaneo a effetti permanenti

L’INL, con nota n. 6316 del 18 luglio 2018, ha offerto chiarimenti sulla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 15, comma 4, L. 68/1999.

L’INL precisa che l’illecito va configurato come istantaneo a effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l’obbligo giuridico di facere (assunzione entro il 60° giorno dall’insorgenza dell’obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antigiuridica non viene rimossa secondo le modalità chiarite dal parere INL 23 marzo 2017.

La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull’individuazione della norma applicabile, in caso di successione di leggi nel tempo. Infatti, agli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’articolo 5, comma 1 lettera b), D.L. 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio tempus regit actum. Allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, l’ispettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo all’insorgenza dell’obbligo.

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