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Autore: mondolavoro

Licenziamento disciplinare: valutazione del caso concreto da parte del giudice

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 6 luglio 2018, n. 17887, in tema di licenziamento disciplinare, ha ritenuto che per valutare la correttezza della sanzione espulsiva il giudice è tenuto a considerare le circostanze del caso concreto per affermare la proporzionalità tra l’inadempimento del lavoratore e la sanzione, sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto.

Nuovo codice contratto Ccnl Pubblici esercizi: chiarimenti da Fondo Est

Fondo Est, con circolare n. 4 del 9 luglio 2018, ha ricordato che l’Inps, con messaggio n. 2310/2018, ha comunicato l’istituzione del codice contratto 483, con decorrenza dal periodo paga giugno 2018, del Ccnl delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – Fipe, Angem, Lega Coop produzione e servizi, Federlavoro e servizi Confcooperative, Agci, che deve essere evidenziato nell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens. Fondo Est sta provvedendo ad adeguare la propria piattaforma informatica per il recepimento del nuovo codice contratto e precisa che il codice 167 continua ad essere valido per le aziende che applicano il Ccnl Turismo nella parte della sezione VI (imprese di viaggi e turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo).

La circolare ricorda inoltre che il nuovo Ccnl delle aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo prevede un contributo ordinario mensile pro-capite di 11 euro: il Fondo sta inviando comunicazioni a tutte le aziende che in questi mesi hanno pagato le vecchie quote mensili pro-capite di 10 euro, sollecitandole al pagamento a saldo del dovuto.

Demansionamento: onere della prova a carico del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 luglio 2018, n. 17978, ha stabilito che quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile a un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 cod. civ., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all’articolo 1218 cod. civ., a causa di un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

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