La Corte Costituzionale, con sentenza n. 158 del 13 luglio 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti l’inizio del periodo di astensione obbligatoria il periodo di congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l’assistenza al coniuge convivente o al figlio, portatori in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992.
L’Inps, con messaggio n. 2862 del 17 luglio 2018, ha reso noto che sono terminate le operazioni di elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che durante il corso dell’anno 2017 hanno denunciato tramite il flusso UniEmens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata. I flussi UniEmens interessati sono quelli relativi ai contributi aventi competenza 2017 o anni precedenti per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali. La pubblicazione della comunicazione è anticipata sia all’azienda committente che all’intermediario collegato tramite un messaggio di “Alert” inviato all’indirizzo Pec/e-mail conosciuto dall’Istituto. La situazione debitoria è evidenziata all’interno del “Cassetto Committenti Gestione separata” con il messaggio “Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere” per la singola azienda committente; per gli intermediari delegati, invece, il segno di spunta di colore rosso indica quali sono le aziende interessate dalla comunicazione.
Poiché la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’avviso di addebito, le aziende committenti o i loro delegati, che erroneamente hanno denunciato compensi non corrisposti o corrisposti in misura inferiore o hanno errato gli altri dati chiave della denuncia UniEmens che ha generato poi la quota a debito devono inviare con urgenza, esclusivamente tramite la comunicazione bidirezionale del “Cassetto Committenti Gestione separata”, i flussi di correzione, al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 luglio 2018, n. 18164, ha ritenuto che non integri violazione dell’articolo 112 c.p.c. l’aver qualificato la fattispecie come straining mentre in ricorso si sia fatto riferimento al mobbing, in quanto si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale, per identificare comportamenti ostili, in ipotesi atte a incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto a evitare situazioni “stressogene”, che diano origine a una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio.
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