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Autore: mondolavoro

No all’utilizzo di investigatori privati per verificare lo svolgimento dell’attività lavorativa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 giugno 2018, n. 15094, ha stabilito che il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa vige anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata dai casi in cui il ricorso a investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto utilizzabili le informazioni investigative acquisite dal datore tramite un’agenzia investigativa che aveva controllato l’attività svolta dal lavoratore impegnato in attività di ispezione dei cantieri, al di fuori dei locali aziendali.

ReI: riparto risorse in Gazzetta

È stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2018 il decreto 18 maggio 2018 del Ministero del lavoro, recante il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, di cui all’allegato A al decreto stesso: viene così stabilito il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il rafforzamento dei servizi per l’inclusione sociale, in particolare in favore dei beneficiari del ReI.

Rottamazione-bis: disponibile il servizio “ContiTu”

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa del 7 luglio 2018, ha informato che è disponibile il servizio telematico “ContiTu”, che consente al contribuente di richiedere copia della comunicazione inviata risposta alla richiesta di definizione agevolata e decidere, con pochi click e in autonomia, quali debiti si vogliono effettivamente pagare. Ad esempio, chi ha chiesto la rottamazione per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende rottamare e la piattaforma digitale fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini RAV indispensabili per poter saldare i debiti prescelti. Quindi, se la domanda di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e il contribuente non intende saldare tutto l’importo, può effettuare entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella “Comunicazione delle somme dovute”. È necessario compilare il form on line presente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e specificare le cartelle/avvisi che si intendono pagare. Il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale. Dopo aver confermato la scelta, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione”, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

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