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Autore: mondolavoro

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione dei fringe benefit nel 2024

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 7 marzo 2024, n. 5/E – ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 145/2023 .

Di seguito, i chiarimenti di maggior interesse.

Erogazioni in natura e rimborsi – per il periodo d’imposta 2024, il limite di esenzione dei fringe benefit è stato fissato ad € 1.000,00 per la generalità dei dipendenti e ad € 2.000,00 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. In entrambe le ipotesi, sono esenti, entro i suddetti limiti, anche i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Al riguardo, l’AE ha precisato che per “prima casa” deve intendersi “l’abitazione principale” che dà diritto alle detrazioni, ex artt. 15 e 16 del TUIR (detrazioni per interessi passivi per mutui e per canoni di locazione). Con “spese per l’affitto” si deve far riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Il datore deve acquisire e conservare la documentazione di spesa per eventuali controlli. Può, alternativamente, acquisire un’autodichiarazione del lavoratore che attesti l’esistenza dei presupposti per avere diritto al rimborso esente. Inoltre, deve acquisire la dichiarazione del lavoratore che le stesse spese non siano già state in tutto o in parte rimborsate da altri datori.

Detassazione dei premi di risultato – confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 10%), anche per il periodo d’imposta 2024, sui premi di risultato detassabili.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione – in via sperimentale per il biennio 2024-2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’INPS, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Previste, poi, specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

In tal caso, i contributi versati per suo conto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

INPS: prestazioni previdenziali e termini di decadenza

La Cassazione – con ordinanza del 20 febbraio 2024, n. 4528 – ha affrontato la tematica dei termini di decadenza per quanto riguarda i procedimenti sulle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che, con riferimento alla domanda, posta dal lavoratore, di costituzione di una rendita vitalizia relativa a periodi per i quali era stata accertata una omissione della contribuzione obbligatoria, si deve escludere che si possa applicare il termine di decadenza triennale, ex art. 47 , D.P.R. n. 639/1970.

La motivazione sottesa è che essa non concerne una prestazione pensionistica, bensì consiste in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Mancato o parziale pagamento dei contributi in caso di calamità naturali

L’INPS – con Circolare del 6 marzo 2024, n. 43 – ha fornito alcune indicazioni amministrative relative agli effetti del mancato o parziale pagamento dell’importo delle singole rate alle rispettive scadenze, aventi a oggetto i contributi per i quali siano stati sospesi i termini di versamento a seguito di calamità naturali.

Al riguardo, è stato precisato che nel caso in cui il contribuente abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento in modalità rateale, l’obbligo contributivo – determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi – costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero.

Pertanto, le singole rate non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.

Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista.

In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, lett. a), Legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.

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