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Autore: mondolavoro

Accertamento differenze retributive al lordo delle ritenute

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13164, ha stabilito che in sede di accertamento contabile delle differenze retributive spettanti a un lavoratore, dalle somme lorde che spettano allo stesso devono essere detratte le somme corrisposte dal datore nel loro concreto ed effettivo importo, a nulla rilevando che il datore non abbia operato le ritenute previdenziali e fiscali prescritte; e ciò, in quanto l’accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall’articolo 19, L. 218/1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, medesima legge; e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare – salva la prova di fatti a lui non imputabili – debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); e atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce a un momento successivo a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d’imposta, sul quale il giudice chiamato all’accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere d’interferire.

Alternanza scuola-lavoro: disciplina applicabile in materia di sicurezza

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpello n. 4 del 22 giugno 2018, ha chiarito che per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per i tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’articolo 5, D.I. 195/2017, in combinato disposto con le previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

Violazioni in materia di salute e sicurezza: indicazioni operative per il personale ispettivo

L’INL, in seguito alla pubblicazione del D.D. 12/2018, che ha rivalutato le sanzioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza nella misura dell’1,9%, ha emanato la lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314, recante indicazioni operative per il personale ispettivo.

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018. L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9%, pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo. La circolare osserva inoltre che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.

 

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