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Autore: mondolavoro

Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate: decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018, il D.Lgs. 72 del 18 maggio 2018, di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, in attuazione dell’articolo 34, L. 161/2017.

Il decreto prevede, per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, e fino alla loro assegnazione o destinazione, quando non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.Lgs. 148/2015, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio, da erogare su richiesta dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato.

Il trattamento è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Licenziamento insussistente: i requisiti per la pensione non inibiscono provvedimento reintegra

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 maggio 2018, n. 13181, ha stabilito che, nel caso in cui le condizioni per avere diritto alla pensione si perfezionino nel periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella della sentenza con cui venga accertata l’insussistenza di una sua idonea giustificazione, non è preclusa l’emanazione del provvedimento di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex articolo 18, L. 300/1970 (che ha il valore di un accertamento che il rapporto è continuato inalterato e che sono operative le rispettive reciproche obbligazioni), mentre il rapporto di lavoro è suscettibile di essere estinto solo per effetto di un valido (e diverso) atto di recesso.

Sì all’utilizzo di body cam per sicurezza, ma non per controllo a distanza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, ha autorizzato una società di trasporto pubblico ferroviario a dotare di body cam (videocamere indossabili) gli addetti alla sicurezza e i capitreno per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti vandalici, prescrivendo una serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti. Le body cam, infatti, non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate solo in presenza di un pericolo concreto per le persone o le cose: un led rosso ne segnalerà l’attivazione.

La società dovrà inoltre fornire un’idonea informativa ai dipendenti sull’uso delle body cam e si è impegnata a rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.

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