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Autore: mondolavoro

Fruizione di benefici e ricorso a contratti flessibili legittimi solo se si applicano i Ccnl leader

L’INL, con notizia del 20 giugno 2018, ha comunicato che sta effettuando verifiche, soprattutto nel settore terziario, per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e le conseguenti violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. L’azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (Cisal, Confsal e altre sigle minoritarie).

L’Ispettorato precisa che, fermo restando il principio di libertà sindacale, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti leader del settore, che vanno comunque sempre utilizzati per l’individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali Ccnl potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.

Contestazione disciplinare: differimento dell’audizione orale con certificato medico

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 maggio 2018, n. 13267, ha stabilito che un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall’articolo 2, D.L. 663/1979, se idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità e, quindi, a costituire valida dispensa dall’obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la

Ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari per motivi di ricerca, studio e tirocinio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 141 del 20 giugno 2018, il D.Lgs. 71 dell’11 maggio 2018, di attuazione alla direttiva (UE) 2016/801, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, dei cittadini di Paesi terzi, e dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari.

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