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Autore: mondolavoro

La Fondazione studi commenta la prima sentenza sul repêchage dopo la novella ex L. 92/2012

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 19 giugno 2018, ha analizzato la sentenza di Cassazione n. 10435/2018, in cui è stato stabilito che il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, incorre nella sanzione di illegittimità del licenziamento, ma non è detto che il lavoratore possa pretendere la tutela reintegratoria e la conservazione del posto di lavoro. La pronuncia, che è la prima sull’applicazione dell’obbligo di repêchage secondo il nuovo articolo 18, L. 300/1970, come modificato ex L. 92/2012, sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all’attività produttiva, sia dell’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l’eventuale sanzione.

 

Termini per il deposito del ricorso di impugnativa del licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° giugno 2018, n. 14108, ha ritenuto che la decorrenza del termine breve di 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale di impugnativa del licenziamento si ha solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del procedimento inerente al tentativo di conciliazione o arbitrato, essendo a ciò equivalente il mancato accordo necessario al relativo espletamento, e dunque nel caso in cui la conciliazione o l’arbitrato non abbiano luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non, invece, nel caso in cui uno dei due procedimenti deflattivi si sia regolarmente svolto, sia pur con esito negativo. In tal caso, rimane efficace l’originario termine di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, con la precisazione, a garanzia del diritto di azione del lavoratore, che, in base all’articolo 410, comma 2, c.p.c. novellato, la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Rottamazione cartelle: al via la comunicazione delle somme dovute

L’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato del 16 giugno 2018, ha reso noto che i contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018 (D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 172/2017) riceveranno una comunicazione, disponibile anche nell’area riservata del portale (a partire dal mese di luglio 2018), per essere informati su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

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