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Autore: mondolavoro

Agenzia delle Entrate: tassazione dei premi di produttività

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 5 marzo 2024, n. 59 – ha ricordato che l’art. 1, commi da 182 a 189, Legge di Stabilità 2016 ha previsto l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto MLPS/MEF 25 marzo 2016 .

Com’è noto, per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, la richiamata aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Con il documento di prassi in specie, l’AE ha chiarito che, nell’ipotesi in cui l’erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all’anno precedente.

Somme erogate a lavoratrici madri ed imponibilità fiscale: i chiarimenti dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 1° marzo 2024, n. 57 – ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento fiscale relativo alle somme erogate alle lavoratrici madri.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma che alimenta il credito welfare individuata sarebbe costituita dalla differenza tra quanto erogato dall’INPS e la retribuzione fissa che spetterebbe alla dipendente, ove rientrasse in servizio.

Pertanto, considerando che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea a individuare una “categoria di dipendenti”, deve ritenersi che le somme in specie debbano assumere rilevanza reddituale, ex art. 51, comma 1, TUIR, poiché, costituendo un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, hanno natura retributiva.

Condanna penale del datore di lavoro per colpa attribuibile al lavoratore e legittimità del licenziamento

La Cassazione – con sentenza n. 3927/2024 – ha ritenuto legittimo il licenziamento di uno chef di primo livello presso un’azienda alberghiera a seguito di un’ispezione dei Nas conclusasi con la condanna penale del legale rappresentante, per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non rileva che lo chef abbia prestato servizio per diciassette anni consecutivi alle dipendenze dell’albergo senza subire alcun addebito disciplinare: il suo ruolo di responsabilità nell’hotel e la fiducia riposta dal datore di lavoro nelle sue capacità hanno pesato nella decisione; in tal senso, il rilievo penale della condotta, al di là della sanzione inflitta, ne conferma la gravità e, di conseguenza, ne giustifica il licenziamento

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