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Autore: mondolavoro

Indennità sostitutiva delle ferie: la nota giurisprudenziale della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con nota giurisprudenziale del 13 giugno 2018, prendendo spunto dall’ordinanza di Cassazione n. 13473/2018, ha analizzato la natura dell’indennità sostitutiva delle ferie, oggetto di qualche incertezza anche nella giurisprudenza della Suprema Corte. La sentenza richiamata ha ritenuto che l’indennità sostitutiva delle ferie abbia carattere retributivo e goda della garanzia prestata dall’articolo 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, con conseguente assoggettabilità alla contribuzione previdenziale a norma dell’articolo 12, L. 153/1969.

Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l’impiego

L’Anpal, con nota n. 7122 dell’11 giugno 2018, ha comunicato le modalità operative con cui i Centri per l’impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’Anpal che all’Inps, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi di partecipare alle politiche attive, ex articolo 21, commi 7 e 8, D.Lgs. 150/2015.

Nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell’Anpal sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà trasmesso all’Anpal mediante Pec, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto, all’indirizzo sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it. Il provvedimento

La conciliazione non impedisce il riconoscimento dell’anzianità di servizio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2018, n. 10131, ha stabilito che la sottoscrizione del verbale di conciliazione può precludere al lavoratore di rivendicare differenze retributive per scatti di anzianità maturati in base all’anzianità pregressa nel periodo anteriore alla formale assunzione da parte della nuova società, ma non può impedire di esercitare il diritto di avvalersi di tale anzianità al fine del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l’assunzione, trattandosi di diritti che non erano ancora maturati al momento della conciliazione. L’anzianità di servizio, peraltro, non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità). Essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi che siano.

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