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Autore: mondolavoro

Istituzione codice imposta sostitutiva IRPEF

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 11 giugno 2018, n. 44, ha istituto il codice tributo in riferimento al regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’art.24-bis DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In base a tale disposizione, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; l’importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa a tali soggetti.

Il codice tributo istituito è il seguente:
“NRPP” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”.

Nuovi codici contratto per l’Uniemens

L’Inps, con messaggio 8 giugno 2018, n. 2310, comunica di aver istituito, con decorrenza dal periodo di paga giugno 2018, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens:

  • codice “481“ avente il significato di “CCNL imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini – ASSOSISTEMA”;
  • codice “482” avente il significato di “CCNL imprese cooperative esercenti attività del settore multiservizi pulizia e logistica – COOPITALIANE”;
  • codice “483” avente il significato di “CCNL aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo – FIPE, ANGEM, LEGA COOP PRODUZIONE E SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI.

Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto relativi ad accordi collettivi non disciplinanti rapporti di lavoro subordinato:

  • codice “198” Agenti e rappresentanti;
  • codice “200” Rivendita quotidiani e periodici.

Compensazione nel risarcimento del danno

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2018, n. 10132 ha stabilito che, in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto – la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società che aveva trattenuto dal TFR la somma corrispondente al credito dalla stessa vantato nei confronti del lavoratore, a titolo di risarcimento danni.

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