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Autore: mondolavoro

Applicazione ANPAL per l’incentivabilità

L’ANPAL ha reso noto, con notizia pubblicata il giorno 8 giugno 2018, che da tale data è attiva nella sezione ad accesso riservato dei servizi Anpal, la nuova funzionalità “Incentivabilità”: essa permette di verificare se una lavoratrice o un lavoratore risulti “svantaggiato”, e se quindi al suo datore di lavoro possano essere riconosciuti gli incentivi all’assunzione.

Contratto a progetto: non necessaria attività esterna al core business

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 26 aprile 2018, n. 10135 ha stabilito che la nozione di “specifico progetto” ex art. 61 D.Lgs. 276/2003, quale deriva dalla esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte dalla Riforma Fornero – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Tuttavia, la norma in esame non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, non essendo desumibile tale nozione restrittiva dal testo della norma. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato l’idoneità del progetto nell’attività chiaramente identificata nell’esecuzione, attraverso l’uso del telefono e le modalità dell’intervista, di un’attività di ricerca e marketing in modo da avere una banca dati attendibile di clientela effettivamente interessata all’acquisto dei prodotti commercializzati, alla frequenza ed alle preferenze della clientela stessa, trattandosi di un programma di attività di cui si apprezza la finalità di aggiungere un segmento di attività ulteriore rispetto al preesistente oggetto dell’impresa.

Accordo di ricollocazione: i chiarimenti dall’ANPAL

Il Ministero del Lavoro e l’ANPAL hanno emanato la circolare 8 giugno 2018, n. 2, con la quale sono state diffuse importanti istruzioni operative relative all’accordo di ricollocazione previsto dal  D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, art.24-bis.

Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis prevede che la procedura di consultazione sindacale di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, finalizzata all’attivazione dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale in cui non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, possa concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione dei lavoratori, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Tale accordo andrà redatto in coerenza con il modello allegato alla circolare.

Si ricorda, infine, che ai sensi del comma 6 del citato articolo 24-bis, al datore di lavoro che assume il lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione, compete l’esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua.

L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

  • diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

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