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Autore: mondolavoro

Conseguenze del rifiuto al trasferimento illegittimo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 11 maggio 2018, n. 11408 ha stabilito che, in tema di provvedimento di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460 c.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.

Antiriciclaggio: gli accessi dell’autorità fiscale

È stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.128 del 5 giugno 2018 il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, in attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, relativo all’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.

Il provvedimento è in vigore dal 06 giugno 2018.

In particolare, in base alla nuova direttiva europea, l’Amministrazione finanziaria di ogni Stato membro può accedere ai seguenti meccanismi, procedure, documenti e informazioni:

  • procedure per l’adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (articolo 13)
  • titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un apposito registro centrale (articolo 30);
  • titolarità effettiva dei trust e sull’istituzione del correlato registro a livello centrale (articolo 31);
  • obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni (articolo 40).

Repêchage: non sussiste se posizione libera richiede competenze diverse

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 maggio 2018, n. 11413, ha stabilito che non sussiste l’obbligo di repêchage se le posizioni lavorative libere richiedono l’uso di una tecnologia diversa da quella acquisita dal dipendente licenziato. Le energie lavorative del dipendente devono essere, infatti, utilmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo debbano essere assegnate.

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