Con comunicato pubblicato nella GU n.127 del 4 giugno 2018, il Ministero del Lavoro ha reso noto che, con decreto del direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 maggio 2018, sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l’anno 2018. Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all’indirizzo www.lavoro.gov.it, nella sezione “pubblicità legale”.
L’ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 9 del 1° giugno 2018, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alle possibili interferenze tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.
In caso di controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo, che potrà procedere alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo. La Commissione di certificazione dovrà poi tenere conto, sia al momento della decisione sia in sede di motivazione del provvedimento finale, delle osservazioni pervenute prima della conclusione del procedimento (D.M. 21.7.2004).
Viceversa, in caso di controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione.
Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.
Infine, ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve adottare nel redigere il verbale.
La Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza n. 11584 del 14 maggio 2018, dopo aver confermato che per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario, ha stabilito che la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo. La Cassazione ha, dunque, confermato la legittimità del licenziamento intimato al dipendente autista che, a causa della propria guida imprudente, aveva tamponato un altro veicolo.
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