Skip to main content

Autore: mondolavoro

Geolocalizzazione a fini di sicurezza: sì del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, ha autorizzato la geolocalizzazione, attraverso smartphone e tablet, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata e trasporto valori, al fine di garantire la sicurezza delle pattuglie e l’ottimizzazione delle assegnazioni e degli interventi.

Il Garante ha offerto alcune indicazioni a tutela dei diritti dei lavoratori interessati:

  • il sistema dovrà essere configurato in modo tale che sul dispositivo aziendale sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;
  • deve inoltre essere prevista la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell’attività lavorativa, informando correttamente i dipendenti sui casi in cui è consentito disattivare la localizzazione nonché sulle conseguenze degli eventuali abusi;
  • al fine di minimizzare il rischio di accesso ai dati non necessario e/o non pertinente (a fronte di una periodizzazione assai ravvicinata della rilevazione geografica dei dispositivi), si prescrive alla società di configurare il sistema in modo da oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell’operatore sul monitor presente nella centrale operativa (relativamente a tale funzionalità).

Sciopero: quando l’utilizzo del personale rimasto in servizio è antisindacale?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2018, n. 12551, ha ritenuto che, nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro, che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell’articolo 2103 cod. civ..

Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 10 del 28 maggio 2018, ha offerto istruzioni per il rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’articolo 131, comma 5, D.Lgs. 81/2008. I titolari di autorizzazioni ministeriali dovranno trasmettere al Ministero del lavoro apposite istanze di rinnovo delle autorizzazioni in corso, corredando tale richiesta da una copia delle autorizzazioni a suo tempo rilasciate dall’Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta