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Autore: mondolavoro

Incentivi per l’assunzione validi anche in caso di reintegra del licenziato

L’Anpal, con comunicato del 21 maggio 2018, ha reso noto che il Ministero del lavoro, con una nota diretta all’Anpal sui benefici per l’assunzione di lavoratori che hanno in corso un contenzioso con il precedente datore di lavoro, ha precisato che lo stato di disoccupazione è concesso in riferimento alla situazione esistente al momento dell’assunzione. Pertanto, nel caso in cui successivamente all’assunzione incentivata intervenga una pronuncia giudiziaria che ordini il ripristino giuridico del precedente rapporto di lavoro e la reintegra del lavoratore, l’impresa non è tenuta a restituire le quote di incentivo fruite. Resta fermo, invece, che l’erogazione del beneficio cessa nel momento in cui il lavoratore rientra nel precedente posto di lavoro.

Il chiarimento è utile per tutelare il diritto dei lavoratori e garantire quelle aziende che decidono di aderire ai progetti di ricollocazione di Anpal e assumere lavoratori “svantaggiati”.

Licenziamento disciplinare: la relazione del direttore auditing non ha valore probatorio

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 aprile 2018, n. 9408, in tema di licenziamento disciplinare, ha stabilito che nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla relazione redatta dal direttore auditing, dipendente della società, trattandosi di un documento di formazione interna all’organizzazione aziendale e, al più, utile per ricostruire, da parte del datore di lavoro, le vicende storiche fattuali che hanno poi costituito l’oggetto dell’addebito, dovendosi ritenere che le singole circostanze di fatto ivi contenute, per un valido utilizzo all’interno dei processo, dovrebbero essere oggetto di specifica prova testimoniale e/o documentale, assoggettata alle regole e principi previsti dal codice di procedura civile.

Processo del lavoro: questioni pregiudiziali in caso di lavoro a termine

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 aprile 2018, n. 9409, ha ritenuto che impugnare il licenziamento intimato in pendenza di contratto di lavoro a termine non ancora scaduto non preclude la possibilità di chiederne successivamente la conversione a tempo indeterminato, ove nel frattempo il recesso sia stato annullato. La validità del termine, infatti, non costituisce un antecedente logico necessario della domanda di annullamento del licenziamento e, dunque, non può costituire oggetto di giudicato implicito.

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