È stato pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2018, il D.Lgs. 51/2018, in vigore dall’8 giugno 2018, che attua la Direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
L’Inps, con messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018, ha comunicato che sulla Piattaforma Inps delle prestazioni occasionali ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017, è stata rilasciata un’apposita funzionalità per consentire il rimborso agli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate.
Possono essere oggetto di rimborso solo le somme effettivamente versate dall’utilizzatore, essendo esclusa la possibilità di rimborso delle somme di cui si ha la titolarità nel portafoglio in seguito alla concessione di benefici o bonus (ad esempio, bonus baby-sitting).
L’INL, con nota n. 163 del 17 maggio 2018, ha espresso la propria posizione in merito al diniego del deposito presso l’ITL di verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale sulla base dell’assenza di legittimazione dell’organizzazione sindacale.
L’assistenza fornita dall’associazione, purché correttamente attuata, è condizione imprescindibile e sufficiente per la validità della conciliazione sindacale e, dunque, per il suo deposito presso l’ITL.
L’ulteriore requisito dell’autenticità del verbale di conciliazione, richiesto espressamente dalla legge, consente il deposito del verbale medesimo presso la cancelleria del Tribunale e, quindi, la possibilità di ottenere, su istanza della parte interessata, il decreto di esecutività.
L’INL ribadisce inoltre che, ai fini del deposito del verbale di conciliazione, il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività, in quanto la norma consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione esclusivamente alle associazioni dotate del requisito della maggiore rappresentatività e solo con riferimento a tali fattispecie si rende necessaria la verifica dell’effettiva sottoscrizione da parte dell’associazione sindacale del Ccnl della categoria in esame, nonché la verifica del grado di rappresentatività del soggetto sindacale, che può essere effettuata mediante l’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui all’articolo 412-ter c.p.c..
La nota precisa che la disamina relativa ai requisiti richiesti per la conciliazione sindacale non va posta in relazione con la diversa tematica della verifica dei requisiti delle organizzazioni sindacali per l’applicazione di determinati istituti. L’attività di conciliazione che la normativa processuale attribuisce alle organizzazioni sindacali affida all’INL il compito di “depositario” dei relativi verbali, unitamente alla verifica delle condizioni sopra descritte; la maggiore rappresentatività è necessaria nei soli casi in cui la conciliazione sia stata disciplinata dal contratto collettivo di riferimento.
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