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Autore: mondolavoro

In GU criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla Legge n. 40/1987

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2024, n. 53 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 gennaio 2024, recante “Aggiornamento della procedura delineata dal decreto 14 aprile 2015 , recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987»”.

Il contributo erogabile a ciascun ente di coordinamento beneficiario verrà assegnato, previa richiesta formulata ex art. 2 del presente decreto, secondo i seguenti criteri:

  • attività formativa dichiarata/attestata, a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
  • numero di regioni e province autonome nelle quali viene raggiunto un minimo di seimila ore annue, a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
  • numero dei dipendenti dell’ente di coordinamento, superiore alla soglia di cui all’art. 2, comma 4 lett. e) e comunque fino ad un massimo di due dipendenti per ciascuna regione e provincia autonoma per la quale è dichiarata/attestata l’attività formativa, a cui sarà riservato il 10% delle risorse.

L’obbligo assicurativo per i componenti degli studi associati

La Cassazione – con ordinanza del 20 febbraio 2024, n. 4473 – ha confermato che i componenti degli studi associati non hanno l’obbligo di pagare l’INAIL.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che non sussiste un obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati perché la tendenza ordinamentale espansiva del suddetto obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti.

Queste non contemplano in nessun luogo l’assoggettamento delle associazioni professionali all’obbligo in questione, così come non lo contemplano per il libero professionista.

Le istruzioni sulle attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita

L’INPS – con Messaggio 1 marzo 2024, n. 908 – ha comunicato che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > in Aree tematiche “Portale dei Pagamenti” > cliccare su “Accedi all’area tematica” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

Sono altresì disponibili le attestazioni fiscali dei versamenti per la tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

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