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Autore: mondolavoro

Registro di esposizione: implementato il servizio telematico

L’Inail, con circolare n. 22 del 15 maggio 2018, a parziale integrazione della circolare Inail n. 43/2017, ha comunicato che a decorrere dal 14 maggio 2018 è stata rilasciata un’implementazione al servizio telematico “Registro di esposizione”, che consente anche ai datori di lavoro non titolari di Pat di trasmettere all’Inail e alla Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, il Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e il Registro di esposizione ad agenti biologici. Il Registro on line è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Asl tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi on line del portale Inail www.inail.it. Pertanto, dal del 14 maggio 2018 i datori di lavoro del settore navigazione, agricolo e in gestione per conto dello Stato, nonché i soggetti abilitati dai datori di lavoro stessi, al fine di adempiere al relativo obbligo, devono utilizzare in via esclusiva il servizio telematico “Registro di esposizione” e non più la Pec. L’Istituto sta progressivamente rendendo disponibili, nell’applicativo informatico “Registro di esposizione”, i dati dei Registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formato cartaceo e i dati dei Registri di esposizione pervenuti all’Istituto tramite Pec entro il 13 maggio 2018.

Esaurimento comporto: richiesta ferie per mantenere il posto di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2018, n. 8372, ha statuito che il lavoratore assente per malattia e impossibilitato a riprendere servizio, che intenda evitare la perdita del posto di lavoro a seguito dell’esaurimento del periodo di comporto, deve comunque far richiesta di fruizione delle ferie; dal canto suo, nel concedere il periodo di ferie, il datore di lavoro deve valutare il fondamentale interesse del richiedente al mantenimento del posto di lavoro.

Lavoro autonomo non imprenditoriale: sospensione contributiva per malattia o infortunio grave

L’Inps, con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, ha offerto istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15, L. 81/2017, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ed esteso ai lavoratori autonomi, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. In particolare, è stata prevista la possibilità di sospendere il versamento della contribuzione in caso di malattia o infortunio grave.

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