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Autore: mondolavoro

Contestazione disciplinare: visionabili dal dipendente i documenti alla base del provvedimento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2018, n. 7581, ha stabilito che, in materia di sanzioni disciplinari, l’articolo 7, L. 300/1970, non prevede un obbligo del datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore la documentazione posta a base di una contestazione disciplinare; egli, tuttavia, deve offrirgliela in visione, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, qualora l’incolpato ne faccia richiesta e l’esame dei documenti sia necessario per un’adeguata difesa.

Responsabile della protezione dei dati: fac simile per la comunicazione dei dati di contatto

Il Garante per la protezione dei dati personali, con notizia del 14 maggio 2018, ha reso noto che nei prossimi giorni sul sito www.garanteprivacy.it sarà resa disponibile una procedura on line per la comunicazione del nominativo del Responsabile della protezione dei dati, se designato, come previsto dall’articolo 37, paragrafo 7, Regolamento UE/2016/679.

Per facilitare i soggetti tenuti all’adempimento il Garante ha reso disponibile un fac simile in formato .pdf, da non utilizzare per la comunicazione effettiva dei dati, che consente di familiarizzare con l’adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione on line, quali saranno le informazioni richieste.

Tutela patrimonio aziendale: sì a agenzie investigative per verificare illeciti

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2018, n. 8373, ha deciso che la disposizione dell’articolo 2, St. Lav., nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’articolo 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. L’intervento è giustificato dall’avvenuta prospettazione di illeciti e dall’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione: l’agenzia, infatti, deve limitarsi alla verifica di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione.

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