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Autore: mondolavoro

Impugnazione tardiva del licenziamento illegittimo: nessuna riduzione del risarcimento danni

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 aprile 2018, n. 8779, ha ritenuto che l’obbligo del creditore di cooperazione e di attivazione volto ad evitare l’aggravarsi del danno, secondo l’ordinaria diligenza ex articolo 1227, comma 2, cod. civ., riguarda solo le attività non gravose, né eccezionali, o tali da non comportare notevoli rischi o sacrifici. In tema di risarcimento del danno a seguito di licenziamento illegittimo non sono, dunque, imputabili al lavoratore le conseguenze dannose derivanti dal tempo da questo impiegato per la tutela giurisdizionale, sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che preprocessuale, tutte le volte che le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e la riduzione del danno. La regola di cui all’articolo 1227, comma 2, cod. civ., è anche applicabile al danno da risarcire ex articolo 18 St. Lav. a seguito di un licenziamento dichiarato illegittimo. L’attesa del lavoratore, quindi, nell’impugnare il licenziamento non costituisce abuso del diritto se giustificata da ripetuti tentativi di conciliazione intercorsi tra le parti; conseguentemente, il datore di lavoro non ha diritto a una riduzione del risarcimento a cui è stato condannato.

Enasarco: nuovo contributo per infortunio, malattia o ricovero

Enasarco, con una guida pubblicata sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile una nuova prestazione erogata dalla Fondazione come sostegno straordinario al reddito degli iscritti attivi, in caso di sospensione dell’attività lavorativa per almeno 21 giorni consecutivi dovuta a infortunio, malattia o ricovero.

È possibile usufruire della prestazione una sola volta nel 2018, anche nell’ipotesi di più infortuni, malattie o ricoveri. Il contributo, pari a 1.000 euro, deve essere richiesto entro 90 giorni dall’evento, pena la decadenza del diritto. I moduli da compilare sono a disposizione sul sito Enasarco e devono essere inoltrati tramite Pec o raccomandata A/R.

Fattura elettronica: le regole per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, ha indicato le modalità per l’applicazione dell’e-fattura, che partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della P.A. e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Tra le novità volte a semplificare il nuovo processo di fatturazione per gli operatori: l’Agenzia metterà a disposizione un servizio web e un’app dedicata, che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall’Agenzia a tutte le partite Iva nell’area autenticata del sito internet; in merito alla conservazione delle fatture, potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a “custodire” i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

L’Agenzia, sempre in data 30 aprile 2018, ha inoltre emesso la circolare n. 8/E, che offre i primi chiarimenti sulle novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.

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