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Autore: mondolavoro

In GU le ulteriori misure per l’attuazione del PNRR

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito le novità in ambito lavoristico:

  • previste misure:
  1. in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  2. per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  3. di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • relativamente alla prevenzione ed al contrasto del lavoro irregolare, si introducono disposizioni:
  1. di carattere preventivo-incentivante (es. subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro);
  2. di natura repressiva (sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
  • estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 6.000) nel limite massimo di importo di € 3.000 su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

Approvato definitivamente dall’AE il mod. 730/2024

L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472 – ha approvato definitivamente il modello 730/2024 (già pubblicato in bozza).

Il modello recepisce le novità normative in tema di familiari a carico, redditi da lavoro dipendente, detrazioni e crediti d’imposta.

Nel dettaglio, è stata modificata la sezione dei familiari a carico, a seguito dell’introduzione nel corso 2022 e completa operatività nel corso del 2023 dell’assegno unico universale.

Il modello 730/2024, infatti, non prevede più la possibilità di indicare il numero di mesi a carico per i figli minori di 21 anni e l’ulteriore detrazione per le famiglie con almeno 4 figli (in caso di figli disabili maggiori di 21 anni, le detrazioni fiscali per figli a carico sono cumulabili con l’assegno unico universale eventualmente percepito).

Quanto ai redditi da lavoro dipendente, il quadro C del dichiarativo viene modificato recependo le modifiche normative riferite a:

  • lavoro sportivo e dilettantistico, che può generare reddito da lavoro dipendente o assimilato, nel caso in cui venga svolto sotto la forma della collaborazione coordinata continuativa, per il quale vengono introdotti i codici 8 e 9 da indicare, a seconda dei casi, nei righi da C1 a C3;
  • nuova rideterminazione della detrazione spettante ai dipendenti del comparto sicurezza e difesa, a cui è riservata la sezione VI del quadro;
  • nuova tassazione agevolata delle mance, inserendo la sezione VII e il rigo C16.

Accesso alla c.d. “pensione Quota 103”: istruzioni Inps

L’Inps, con circolare 27 febbraio 2024, n. 39, fornisce le indicazioni in merito alla pensione anticipata flessibile, c.d. “Pensione Quota 103”, prevista per l’anno 2024 dall’articolo 1, comma 139 della Legge 213/2023, di Bilancio per l’anno 2024, nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, e quindi almeno 62 anni di età anagrafica e 41 anni di contributi versati.

La circolare precisa che il metodo di calcolo segue le regole del sistema contributivo e che l’importo massimo del trattamento erogabile non può eccedere la misura mensile lorda di quattro volte il trattamento minimo stabilito; ciò fino al conseguimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia.

Per tale tipologia di trattamento viene precisata la possibilità di computare la contribuzione relativa a periodi di contribuzione figurativa correlata ad eventi di malattia ovvero a situazioni di disoccupazione involontaria.

La circolare n. 39/2024 precisa poi quelle che sono le decorrenze di accesso e quindi l’ampiezza della c.d. finestra che deve intercorrere tra la concretizzazione della maturazione del diritto e l’effettivo inizio della fruizione del trattamento pensionistico, graduato tra settore privato (gestione dipendenti ed autonomi), pari a sette mesi, e pubblico, pari invece a nove mesi.

Viene poi ripresa la previsione del comma 140 che introduce un esonero riferito alla contribuzione a carico lavoratori, nei confronti di coloro i quali, pur avendo raggiunto i requisiti per l’accesso a pensione anticipata flessibile di cui al comma 139, decidono di proseguire lo svolgimento della propria attività lavorativa.

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