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Autore: mondolavoro

Comunicazione adempimenti di lavoro da parte di commercialisti e avvocati: le nuove Faq

L’INL, con notizia del 13 aprile 2018, relativamente alla procedura per le comunicazioni relative alle attività di gestione del personale, ex articolo 1, L. 12/1979, eseguibili dagli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati, ha ricordato che è disponibile una guida alla compilazione del modulo telematico.

Sempre in data 13 aprile, l’INL ha reso disponibili le Faq aggiornate con 2 nuovi chiarimenti:

  • nell’ambito del settore edile, in considerazione delle specificità legate al posizionamento sempre diverso dei cantieri, è possibile indicare esclusivamente la Provincia dove insiste la sede legale dell’impresa;
  • nel caso di azienda agricola con terreni in parte situati in Province diverse, la comunicazione va effettuata in relazione a ciascuna Provincia interessata, atteso che, a differenza del settore edile, trattasi di una sede di stabile lavoro.

Rapporto di natura religiosa: quando è ammissibile la prestazione a titolo gratuito

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 marzo 2018, n. 7703, ha stabilito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta a un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tal fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno della finalità ideale o religiosa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. Pertanto, quando un seminarista di un Istituto biblico accetta di pagare la retta in tutto o in parte mediante il proprio lavoro, il rapporto di natura religiosa esistente tra i soggetti non è sufficiente a dimostrare la natura affectionis vel benevolentiae causa del rapporto, ma il convenuto deve dare la prova rigorosa che tutto il lavoro prestato dal seminarista, eccedente o meno la necessità del “piano retta”, sia stato prestato per motivazioni religiose e non in adempimento dell’obbligazione civilistica di pagare il vitto e l’alloggio.

Aggiornato il modulo Tfr 2: decreto in G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2018 il decreto del Ministero del lavoro 22 marzo 2018, che ha individuato le modifiche da apportare al Modulo Tfr 2, concernente la scelta per la destinazione del Tfr da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, allegato al D.M. 30 gennaio 2007, a seguito dell’innovazione normativa introdotta dall’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 252/2005. Il decreto riporta in allegato il modello aggiornato.

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