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Autore: mondolavoro

Qualificazione della natura del TFR nel contesto bancario

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 4 gennaio 2024, n. 269, ha stabilito che il credito per TFR maturato da un dipendente di banca mantiene, anche nell’ipotesi di trasmissione all’erede, la sua natura di credito di lavoro, poiché non nasce con la cessazione del rapporto, ma si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo secondo il meccanismo di determinazione previsto dall’art. 2120 c.c., sì da costituire un diritto di credito a pagamento differito; ne consegue che nella predetta ipotesi, conservando il credito in questione autonomia rispetto a quello della banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa, la compensazione tra i due crediti incontra il limite di cui all’articolo 545 c.p.c.

Assegno sociale e legittima esclusione di titolari di permesso unico

La Corte Costituzionale – con ordinanza del 27 febbraio 2024, n. 29 – ha deciso di sospendere il giudizio in corso e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE la questione pregiudiziale: osta al diritto dell’Unione una normativa nazionale che non estende il diritto all’assegno sociale, ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 ai titolari di permesso unico UE, ex art. 12, paragrafo 1, lett. e), Direttiva 2011/98/UE, già riconosciuto agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Parità di trattamento nel rapporto in somministrazione: la sentenza della CGUE

L’Inps, con circolare 23 febbraio 2024, n. 37, ha fornito le indicazioni inerenti alla riscossione dei contributi sindacali relativi all’Organizzazione CONFSAL – UNSA.

La circolare in questione rappresenta il recepimento della convezione sottoscritta in data 16 febbraio 2024.

Possono avvalersi del servizio di pagamento della contribuzione sindacale coloro che sono titolari di una pensione diretta, indiretta, di reversibilità, sia AGO dei lavoratori dipendenti, sia per coloro i cui trattamenti sopra citati siano correlati a gestioni autonome, così come nei confronti di coloro i cui trattamenti siano erogati da Casse pensionistiche della Gestione Pubblica, previa presentazione di apposita delega.

Il contributo è pari allo:

  •  0,50 % su importi compresi entro il trattamento minimo FPLD;
  • 0,40 % per importi eccedenti il minimo e compresi entro il suo doppio;
  • 0,30 % per importi eccedenti il doppio del trattamento minimo FPLD.

Per quanto concerne la decorrenza, questa coincide con l’inizio dell’erogazione del trattamento pensionistico in caso di presentazione della delega contestuale alla domanda di pensione, ovvero dal primo periodo utile rispetto al momento di ricezione della delega, in caso di trasmissione della stessa successiva.

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