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Autore: mondolavoro

Lavoratore affetto da artropatia che pratica tennis: licenziamento illegittimo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2017, n. 1374, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, dispensato dal datore di lavoro dallo svolgimento delle mansioni più gravose a causa di un‘artropatia, gioca a tennis fuori dall’orario di lavoro, se, all’esito degli accertamenti di merito, non emerge alcuna incompatibilità tra l’attività ludico-sportiva e la dinamica della patologia del lavoratore.

Fondo di integrazione salariale: modalità di pagamento delle prestazioni

L’Inps, con messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, ha comunicato che da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, la corresponsione delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’Istituto, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, invita le Strutture territoriali a verificare le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.

Cig: anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva

Il Ministero del lavoro, con nota ministeriale n. 525 del 18 gennaio 2018, ha fornito nuove indicazioni in merito all’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva necessaria per avere diritto alla Cig.

Per quanto attiene al criterio di riconoscimento, nei riguardi dei lavoratori, dei 90 giorni di anzianità lavorativa al fine di accedere al trattamento di integrazione salariale, la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 148/2015, prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla Cig sussiste al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;
  • si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro e non di una mera anzianità di servizio;
  • l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.

Diversamente, la disposizione in esame non annovera, tra le condizioni di riconoscimento dell’anzianità di effettivo lavoro, la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.

In relazione alla possibilità di estendere anche ai cantieri, identificati come unità produttive, di durata superiore ai 30 giorni, l’attuazione del principio secondo il quale nei cantieri di durata inferiore ai 30 giorni può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa principale, cui vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive, si ribadiscono i principi illustrati nell’allegato 2, nota n. 9631/2017 del Ministero del lavoro.

Poiché ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni, per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di Cig i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non vada effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.

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