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Autore: mondolavoro

Fondo di integrazione salariale: modalità di pagamento delle prestazioni

L’Inps, con messaggio n. 378 del 26 gennaio 2018, ha comunicato che da gennaio 2018, in relazione alle domande presentate dal 1° gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, la corresponsione delle prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.

Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

L’Istituto, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, invita le Strutture territoriali a verificare le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso

Contribuzione Inps: minimali e massimali 2018

L’Inps, con circolare n. 13 del 26 gennaio 2018, ha comunicato, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE PASSA A 4 GIORNI

Come previsto dalla legge di Bilancio 2017 (legge n.232/16), la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (che può essere goduto anche in via non continuativa) sarà aumentata da due giorni per l’anno 2017 a quattro giorni per l’anno 2018 che possono essere goduti anche in via non continuativa. Al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. 

L’astensione dal lavoro del padre dipendente può avvenire previo accordo con la madre lavoratrice e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

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