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Autore: mondolavoro

LICENZIAMENTO PER ABUSO DI INTERNET

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla delicata materia (dopo le sentenze n.10955/15 e n.22353/15) per confermare il potere del datore di lavoro di licenziare un lavoratore per abuso della connessione internet dal PC assegnatogli in dotazione per due mesi. Il provvedimento espulsivo è stato ritenuto legittimo dopo aver verificato la sussistenza della tempestività della contestazione disciplinare, aver valutato che non si trattasse di – controllo a distanza della prestazione lavorativa – da parte del datore e che non fosse stata violata la normativa sulla riservatezza. Questo perché la società si era limitata a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento, senza effettuare analisi sui siti visitati dal dipendente e/o sulla tipologia dei dati scaricati e nemmeno sullo scarico sul PC. In tal modo il datore non ha ottenuto alcuna indicazione su elementi riferibili alla persona dell’utente, a sue scelte o attitudini politiche, religiose, culturali o sessuali.
La Corte, ha precisato che a nulla rileva il fatto che il ricorrente non fosse stato posto nelle condizioni di conoscere tempestivamente le disposizioni sull’utilizzo degli apparati mobili aziendali contenute nel regolamento poichè trattasi di  elementari regole del vivere comune.

La Cassazione, riprendendo altre sentenze simili (n. 3845/92, n. 12769/00 e n. 7398/10), afferma di nuovo che l’obbligo di diligenza (art. 2104 cc) deve essere valutato con ampio e complessivo riguardo alla natura dell’attività esercitata. In particolare va rilevato che il contenuto dell’obbligo si sostanzia non solo nell’esecuzione della prestazione lavorativa secondo la particolare natura di essa (diligenza), ma anche nell’esecuzione di quei comportamenti accessori che si rendono necessari in relazione all’interesse del datore ad un’utile prestazione.

Nuove regole per le assunzioni di disabili

Dal 1° gennaio 2018, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 15 lavoratori, dovranno assumere un disabile entro il 2 marzo. Sono, infatti, cambiate le regole sull’obbligo di assunzione del lavoratore disabile che ora deve avvenire contestuale al raggiungimento del limite di 15 dipendenti, non essendoci più il vincolo legato ad una nuova assunzione dopo il raggiungimento della suddetta soglia minima (15 dipendenti). Le aziende pubbliche e private saranno tenute alle assunzioni di lavoratori di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 nelle seguenti misure:

  • il 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (oltre all’ 1% riservato a vedove, orfani o profughi);
  • n. 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • n. 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Le medesime disposizioni si applicano anche a partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni non lucrative. Poichè l’obbligo di assunzione scatta in relazione alle dimensioni aziendali è fondamentale verificare le modalità di computo della forza lavoro, nonché alcuni casi di esclusione legati alla tipologia di attività esercitata, ritenuti particolarmente pericolosi e non adatti all’inserimento di persone disabili.

Entro il 31 gennaio 2018, inoltre, il datore che al 31.12.17 occupa 15 o più lavoratori, è tenuto a presentare telematicamente al servizio provinciale competente un prospetto, riportante la situazione occupazionale a tale data. Si ircorda che nel computo dei lavoratori che determinano la quota di riserva devono essere tenuti in considerazione tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili le seguenti categorie di lavoratori: a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, stagionali, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, lavoratori somministrati, assunti per attività da svolgersi all’estero, impegnati in LSU, lavoratori a domicilio, che aderiscono al programma di emersione, apprendisti, assunti in sostituzione di altri dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, in telelavoro, intermittenti, mentre i lavoratori part time devono essere computati per la quota di orario effettivamente svolto, assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/99.

Legge Bilancio 2018 e bonus assunzioni giovani

Il Bonus assunzioni giovani 2018 è la nuova agevolazione introdotta nella legge di bilancio 2018 e consiste in uno sgravio contributivo INPS pari al 50% dei contributi fino a 3000 euro annui per 3 anni.Lo sgravio contributivo può essere richiesto per l’assunzione a tempo indeterminato o la stabilizzazione di contratti a termine di giovani under 35 sino al 31/12/2018. 

Il Bonus lavoro Giovani 2018 spetta a patto che alla data di assunzione:

  • il lavoratore non abbia compiuto i 35 anni di età solo fino al 31 dicembre 2018;
  • il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro;
  • il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
  • il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31 D. lgs 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc).

Nei casi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Bonus giovani 2018 per apprendistato

Il bonus del 50% per un massimo di 3000 spetta anche per la stabilizzazione a tempo indeterminato di un apprendistato a patto che l’apprendista non abbia più di 30 anni alla data della conversione. In questo caso l’esonero spetta per 12 mesi oltre i normali benefici di 12 mesi previsti per la prosecuzione dell’apprendistato art. 47 comma 7 D. lgs. 81/2015.

Bonus giovani 2018 per trasfornazione di contratti a termine

Il bonus giovani 2018 spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Il bonus spetta per le trasformazioni avvenute dal 1° gennaio 2018 sempre nei limiti di età previsti dalla norma ovvero 35 anni per il 2018.

Bonus giovani 2018 casi di sgravio al 100%

Il bonus assunzioni giovani 2018 potrà salire al 100% dei contributi per 36 mesi, ma sempre con un tetto massimo di 3.000 euro e a determinate condizioni:

  • studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro;
  • studenti che hanno svolto, presso lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Restano comunque esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL ed è sempre necessario il requisito anagrafico. Il suddetto Esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. 

 

 

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