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Autore: mondolavoro

Integrazione salariale post D.Lgs. 148/2015: regolarizzazione contributo addizionale

L’Inps, con messaggio n. 1640 del 13 aprile 2017, ha comunicato i codici da esporre in UniEmens per regolarizzare il versamento del contributo addizionale per Cigo, Cigs o Cigd per i periodi precedenti il mese di marzo 2017.

L’Istituto ha precisato inoltre che le aziende che abbiano fruito di interventi Cigo/Cigs ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs 148/2015, e abbiano cessato l’attività in data antecedente alla pubblicazione della circolare n. 9/2017, per il versamento del contributo addizionale devono provvedere all’invio di flussi regolarizzativi ed effettuare il versamento senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 18 aprile 2017, sull’ultimo mese di attività utilizzando i codici indicati. Per evitare l’addebito degli oneri accessori, le predette regolarizzazioni dovranno contenere esclusivamente i codici relativi al contributo addizionale in argomento.

Infine, con riferimento alle imprese che abbiano trasmesso denunce UniEmens utilizzando i codici per il pagamento del contributo addizionale riferiti alle autorizzazioni ante D.Lgs 148/2015 e versato il predetto contributo in misura inferiore a quella dovuta, viene chiarito che dovranno procedere a esporre la differenza del contributo addizionale nella denuncia del mese di marzo 2017. Qualora non assolvano a tale adempimento nella denuncia del mese di marzo 2017, dovranno procedere all’invio di flussi regolarizzativi, utilizzando i codici indicati nel messaggio. I pagamenti di tali flussi regolarizzativi saranno assoggettati all’ordinario regime sanzionatorio.

Opposizione all’ordinanza: competenza territoriale del Tribunale

Con ordinanza n. 8754 del 4 aprile 2017, la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, conferma i principi già ormai consolidati in materia di regolazione della competenza territoriale del Tribunale destinatario dell’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione emessa ai sensi dell’articolo 22, L. 689/1981. L’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 150/2011, stabilisce che l’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sull’opposizione a ordinanza ingiunzione è quello del luogo di accertamento dell’infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell’illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell’accertamento. Medesima soluzione è da adottarsi quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell’infrazione. Anche in questo caso la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell’illecito. In merito si veda anche nota n. 14773 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro.

Nel caso esaminato dall’ordinanza di Cassazione in commento deve riconoscersi sussistente una pluralità di luoghi di commissione degli illeciti. Infatti gli illeciti amministrativi di natura omissiva si considerano consumati nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata nel termine utile.

In particolare, per gli illeciti aventi ad oggetto la mancata concessione delle ferie e quelli relativi alla corresponsione della retribuzione, il luogo di commissione, salvo diversi accordi fra le parti, in virtù dell’articolo 1182, comma 2, cod. civ., deve ritenersi il domicilio del creditore, che si trova in circoscrizione territoriale diversa rispetto a quella di commissione di altri illeciti oggetto dell’accertamento ispettivo.

Abrogazione lavoro accessorio: le istruzioni Inps per il periodo transitorio

L’Inps, con messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, ha chiarito la disciplina transitoria per il lavoro accessorio in seguito all’abrogazione da parte del D.L. 25/2017, precisando che per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il 31 dicembre 2017.

Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017.

Per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i termini dalla data di emissione di 24 mesi per i voucher postali, di 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.

Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. Poiché per tale finalità è necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, con successivo messaggio verranno fornite indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.

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