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Autore: mondolavoro

Approvato in CdM un decreto-legge su PNRR e sicurezza sul lavoro

In data 26 febbraio 2024, il Consiglio dei Ministri n. 71 ha approvato un decreto-legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Da un punto di vista lavoristico, si segnalano le seguenti novità:

  • misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare;
  • misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo;
  • misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • disposizioni di carattere preventivo-incentivante (ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) e disposizioni di natura repressiva (sanzioni penali, in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori);
  • estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva, verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
  • un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore ad € 6.000) nel limite massimo di importo di € 3.000 su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili.

Rivalutazione fondo TFR ed imposta sostitutiva

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – con approfondimento del 23 febbraio 2024, dal titolo “Rivalutazione fondo TFR: visto di conformità non necessario per l’utilizzo del credito d’imposta sostitutiva” – ha precisato che è possibile scomputare l’eccedenza di versamento relativa al codice tributo “1712” (cioè, l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta) dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.

In tal senso, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore ad € 5.000.

Fondazione Studi CdL: fringe benefit 2024

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con Approfondimento del 22 febbraio 2024, dal titolo “Fringe benefit: le novità 2024” – ha affrontato la disciplina dei fringe benefit corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in aggiunta alla retribuzione ordinaria allo scopo di migliorare il benessere del lavoratore incrementando il suo livello di soddisfazione.

Andando nel dettaglio, limitatamente al solo anno fiscale 2024, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di € 1.000 (anziché € 258,23), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per i lavoratori dipendenti con figli a carico la soglia di € 1.000 è elevata ad € 2.000 (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati).

In caso di figlio di età superiore a 21 anni, per il quale i genitori si sono accordati affinché sia il titolare del reddito più elevato a percepire le detrazioni d’imposta al 100%, anche l’altro genitore può beneficiare dell’agevolazione purché il figlio sia fiscalmente a carico di entrambi.

La formalizzazione dell’erogazione stabilita dal datore di lavoro può avvenire, sia all’interno della lettera di assunzione, qualora venga riconosciuto all’inizio del rapporto, sia con un accordo separato, anche nel caso in cui il riconoscimento dovesse intervenire in corso di rapporto.

I datori di lavoro devono provvedere a informare, qualora presenti, le Rappresentanze Sindacali Unitarie.

I lavoratori rientranti nella maggior fascia di esenzione, al fine di potere beneficiare dell’agevolazione, devono presentare al datore di lavoro apposita autocertificazione nella quale attestare di avere uno o più figli fiscalmente a carico, indicando anche i rispettivi codici fiscali. Gli stessi, in seguito, dovranno premurarsi di comunicare eventuali variazioni delle condizioni che dovessero verificarsi durante l’anno.

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