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Autore: mondolavoro

Cigs: obbligo di utilizzo del ticket dal 1° marzo 2017

L’Inps, con messaggio n. 738 del 20 febbraio 2017, ha comunicato che dal 1° marzo 2017 il Sistema di gestione della cassa integrazione guadagni con ticket sarà esteso alle domande di Cigs.

Pertanto, per tutte le istanze di Cigs che le aziende presenteranno all’Inps mediante MOD cod. SR40 (IG15) a partire dal 1° marzo 2017 e con decorrenza non antecedente alla stessa, sarà obbligatorio associare un ticket UniEmens.

Sarà inoltre obbligatoria l’esposizione con ticket su UniEmens anche degli eventi Cigs per periodi dal 1° marzo 2017 richiesti al Ministero del lavoro ma non ancora concessi tramite decreto ministeriale.

A tal fine, sull’applicazione on line per l’invio delle domande compilate con Digiweb, è disponibile la nuova funzione “TICKET”, dalla quale sarà possibile creare il ticket (in alternativa alla generazione direttamente su UniEmens) e associarlo a una domanda di Cigs già inviata (MOD cod. SR40 – IG15).

Il procedimento presenta una diversa modalità operativa rispetto alla Cigo: mentre nella Cigo l’associazione del ticket è contestuale all’invio della domanda, sulla Cigs gli utenti dovranno prima inviare la domanda con le modalità tradizionali e successivamente creare e associare il ticket.

 

Cigs: il Ministero spiega le ispezioni di accertamento

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.27 dell’8 agosto 2016, ha diramato importanti chiarimenti relativi alle visite ispettive nell’ambito dei procedimenti di concessione del trattamento di Cigs.

In base al nuovo procedimento amministrativo di concessione, gli organi ispettivi sono infatti coinvolti nelle seguenti fasi:

  • Accertamento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di Cigs;
  • Accertamento delle condizioni per il pagamento diretto del lavoratori.

Formazione esterna apprendisti e contribuzione

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.22 dell’11 agosto 2016, ha offerto delucidazioni sul calcolo della contribuzione dovuta per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato del I tipo, con particolare riguardo al regime contributivo per le ore di formazione interna retribuite e per le ore non retribuite di formazione esterna, ipotizzando, in tale ultimo caso, una contribuzione figurativa a carico dell’Inps

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