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Autore: mondolavoro

Il novellato art.29, D.Lgs. n.276/03: una nuova fonte di contenzioso giuslavoristico

L’articolo 29, D.Lgs. n.276/03, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della Legge Europea n.122 del 7 luglio 2016, aveva avuto il merito di porre fine al dibattito giurisprudenziale sull’annoso tema della possibile applicazione della disciplina relativa al trasferimento d’azienda alla fattispecie del cambio d’appalto.

Infatti, il menzionato art.29 chiariva espressamente che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Recentemente, i servizi della Commissione Europea (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL), nel valutare la compatibilità della suddetta norma con la disciplina prevista a livello europeo, hanno ritenuto la stessa in contrasto con le regole comunitarie e, nello specifico, con la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, nella misura in cui nei cambi di appalto restringerebbe ingiustificatamente – a danno dei lavoratori – l’ambito di applicazione delle garanzie in tema di trasferimento d’azienda di cui all’art.2112 cod.civ..

Per evitare di incorrere in una procedura d’infrazione, il Parlamento italiano – dopo aver inizialmente ipotizzato addirittura l’abrogazione dell’art.29, D.Lgs. n.276/03, con una conseguente applicazione indiscriminata delle previsioni in tema di trasferimento d’azienda a tutte le ipotesi di subentro di un nuovo appaltatore – ha optato per una più cauta modifica dell’art.29, da cui tuttavia rischia di trarre origine un nuovo fronte di contenzioso giuslavoristico in materia di appalti. Infatti, secondo il novellato art.29, nei casi di acquisizione del personale da parte del nuovo appaltatore è esclusa l’applicazione della disciplina dettata dall’art.2112 cod.civ. soltanto se:

  • il nuovo appaltatore è dotato di una propria struttura organizzativa e operativa;
  • siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa.

L’evidente genericità della formulazione adottata dal Legislatore (ad esempio, cosa si intende con “elementi di discontinuità”?) presta il fianco a una libertà esegetica in sede giudiziale che non gioverà alla certezza del diritto e sarà inevitabilmente fonte di contenzioso.

Appalto: obblighi assicurativi in caso di nullità del contratto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 febbraio 2017, n. 3368, ha stabilito che nelle prestazioni di lavoro, cui si riferiscono i primi tre commi dell’articolo 1, L. 1369/1960, la nullità, per illiceità dell’oggetto e della causa, del contratto fra committente e appaltatore o intermediario e la previsione dell’ultimo comma dello stesso articolo, secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comportano che solo sul committente, e non anche sull’appaltatore, gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza peraltro che la (concorrente) responsabilità di quest’ultimo possa essere affermata in virtù dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dell’Inps nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro. Nei casi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non si configura una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli Enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’articolo 1180, comma 1 cod. civ., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli articoli 1180 e 2036 cod. civ. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione, anche il pagamento effettuato per errore.

Lavoratori in Paesi extracomunitari: calcolo assicurazione obbligatoria

L’Inail, con circolare n. 12 del 9 marzo 2017, ha indicato le modalità di calcolo dell’assicurazione obbligatoria, per l’anno 2017, per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari.

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle allegate al D.I. 22 dicembre 2016.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo, corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

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