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Autore: mondolavoro

Termini presentazione istanze assegno solidarietà FIS

L’Inps, con messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, ha offerto chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’analisi della disciplina relativa all’assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell’articolo 31, D.Lgs. 148/2015 e nell’articolo 6, D.I. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all’ipotesi di presentazione tardiva dell’istanza, risolte dal Ministero del lavoro con nota n. 1502 del 3 marzo 2017. Il Dicastero, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest’ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.

Non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda e in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 alla circolare n. 176/2016.

A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

Dequalificazione unilaterale del dirigente

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 9 marzo 2017, n. 6097, ha stabilito che la dequalificazione, unilateralmente operata dal datore di lavoro, del dirigente apicale a dirigente riconducibile alla “media” o “bassa” dirigenza, seppure – costituendo inadempimento contrattuale – consente al dipendente la tutela risarcitoria e può costituire giusta causa di dimissioni, non muta il regime giuridico del licenziamento “ad nutum” proprio dei dirigenti. Conseguentemente, non trovano applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall’articolo 10, L. 604/1966, e le connesse garanzie procedurali di cui all’articolo 7, L. 300/1970.

 

Fatturazione elettronica: trasmissione telematica dal 1° gennaio 2017

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, ha reso note le regole e i termini per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

L’opzione può essere esercitata, tramite l’apposito servizio on-line, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo Iva o da un suo delegato. L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i 4 anni solari successivi ad esso; se non revocata l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

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