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Autore: mondolavoro

Falsa certificazione carichi di famiglia: licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 luglio 2016, n. 15322, ha ritenuto che debba considerarsi per giusta causa il licenziamento intimato al lavoratore che falsifichi la certificazione sui carichi di famiglia, anche se tale menzogna è pronunciata al momento della reintegra sul posto di lavoro e non dell’assunzione. Tale condotta del lavoratore ha leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e legittima, quindi, il licenziamento per giusta causa.

Licenziamento nullo se la contestazione disciplinare è tardiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17371, ha stabilito che il licenziamento è nullo se la contestazione disciplinare viene dichiarata tardiva. A fronte della semplicità dell’indagine, è infatti giustificato il lasso di tempo trascorso dopo la segnalazione della condotta sino alla comunicazione della contestazione. Tuttavia tale difetto è da qualificarsi come vizio formale e, pertanto, la tutela del lavoratore è di tipo risarcitorio. La tutela reintegratoria, infatti, opererebbe se vi fosse il difetto di un elemento costitutivo del licenziamento in sé.

Inerzia datoriale in caso di superamento del comporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 agosto 2016, n. 17243, ha ritenuto che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore, fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro del prestatore, nondimeno il datore di lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda: ne consegue che soltanto a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente, non potendosi parlare di rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto in casi nei quali il presunto ritardo si colloca nel protrarsi dell’assenza dal lavoro e non successivamente alla ripresa del servizio.

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