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Autore: mondolavoro

In GU la legge di recepimento delle Direttive UE su sicurezza sul lavoro e parità retributiva

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2024, n. 46 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”.

Tra le altre cose, vengono definiti:

  • princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/431, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro;
  • princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Assegno di inclusione: i pagamenti di febbraio

L’INPS – con Messaggio del 26 febbraio 2024, n. 835 – ha reso noto che il 27 febbraio 2024 sono disposti i pagamenti della mensilità di febbraio 2024 per i nuclei familiari beneficiari dell’assegno di inclusione che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024 e che hanno ricevuto i primi pagamenti il 26 gennaio o il 15 febbraio scorsi.

A decorrere dai rinnovi del mese di marzo verrà preso a riferimento l’ISEE 2024.

Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; appena disponibile l’ISEE 2024 e comunque con le elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità poste nello stato di “sospesa”.

Per coloro che presentano domanda di Assegno di inclusione entro il mese di febbraio 2024, con patto di attivazione digitale sottoscritto nello stesso mese, i primi pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, verranno effettuati il 15 marzo con competenza per il mese di marzo (ossia il mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale), mentre la mensilità di aprile verrà corrisposta il 26 aprile.

Contribuzione volontaria dipendenti, autonomi e G.S

Il dipartimento per lo sport ha finalmente emanato il decreto contenente, all’interno dell’allegato A, le cosiddette «mansioni» necessarie allo svolgimento di una disciplina sportiva previste dai singoli regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

L’allegato recepisce figure professionali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla legge (art. 25, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2021, atleta, allenatore etc), identificate dai regolamenti sportivi delle Federazioni o delle Dsa. Il documento in questione offre una sinossi dello stato dell’arte delle diverse discipline sportive e, anche per questo, era molto atteso.

L’elenco è variegato e numeroso. Accanto al meccanico o all’addetto alla decarcerazione (in ambito automobilistico è l’operazione di soccorso per liberare i corridori dall’abitacolo, regolamento sportivo nazionale Aci) si ritrovano figure il cui carattere sportivo non è di immediata percezione, come l’accompagnatore di minori del regolamento tecnico del Cusi o lo speaker – figura quest’ultima presente in più regolamenti tecnici – o ancora l’addetto alla sicurezza dei praticanti del regolamento della federazione del twirling.

L’ampiezza dell’elenco testimonia la voglia di rivincita delle istituzioni degli sport organizzati dopo che il diritto del lavoro ha fatto breccia nel loro «fortino». La riforma, infatti, ha sottratto alle Federazioni e alle Discipline sportive associate la solitaria e abituale centralità nella regolamentazione dell’attività sportiva dilettantistica. Oggi le società e le associazioni sportive affiliate a quegli enti devono fare i conti con la scrittura dei contratti di lavoro e, in particolare nei settori dilettantistici, con la sempre più complessa gestione dei rapporti di collaborazione coordinata.

Il recepimento dei mansionari federali nel decreto comporta un’autorevole e certa «bollinatura» circa il carattere necessario delle stesse ai fini dello svolgimento dell’attività sportiva. È la legge sul lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021), del resto, a rimettere innanzitutto a federazioni e discipline sportive associate l’individuazione di figure ulteriori rispetto a quelle più diffuse ed elencate dal primo periodo del comma 1 dell’art. 25. Tale circostanza fa propendere per l’esclusione di una nozione ontologica di mansioni sportive anche alla luce dell’attuale assetto del dialogo fra ordinamento della Repubblica e «ordinamento sportivo». È bene chiarire, tuttavia, che non è comunque ammessa la sovrapposizione né alle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, estranee allo svolgimento dell’attività sportiva e separatamente regolate dal decreto di riforma, né alle attività per le quali si richiede l’iscrizione in albi o elenchi.

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