È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016 il decreto 1° settembre 2016 del Ministero del lavoro, che ha esteso a coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne l’erogazione, in luogo del congedo parentale, di un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby‐sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei 3 mesi successivi ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.
La richiesta può essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiano usufruito in parte del congedo parentale
L’obbligo di comunicazione preventiva, richiesto dalle nuove norme, dovrà essere rispettato da imprenditori non agricoli e professionisti almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio. Sebbene per il committente resti invariata la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, egli dovrà, entro un’ora dall’inizio della prestazione, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro – agli indirizzi di posta elettronica creati ed indicati in un documento allegato alla circolare – indicando il suo codice fiscale, la sua ragione sociale (da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e i dati della prestazione con il voucher: dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; giorno di inizio della prestazione ed ora di inizio e fine prestazione.
Per gli imprenditori agricoli varrà lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. La comunicazione dovrà, infatti, contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione e la durata con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
L’Ispettorato annuncia, inoltre, che le Dtl potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali per informare i committenti sulle nuove modalità di adempimento agli obblighi, ed invita i committenti a conservare una copia dell’email trasmessa alla Dtl così da semplificare l’attività di verifica del personale ispettivo. È prevista, infatti, una sanzione da 400.00 euro a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, ma non si interverrà nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la pubblicazione della circolare dell’Ispettorato.
Si informa, inoltre, che al termine della creazione di un’infrastruttura tecnologica che semplifichi i nuovi obblighi di comunicazione, sarà possibile definire la comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto 23 febbraio 2016 dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di modifica al decreto 30 gennaio 2015 in tema di semplificazione in materia di Durc.
Le modifiche prevedono:
all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole “per l’attività edilizia,”, sono aggiunte le seguenti: “nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,”;
all’articolo 5:
il nuovo comma 2 è sostituito dal seguente: “ In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.”;
il comma 3 è sostituito dal seguente: “ In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.”.
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