È stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto 7 luglio 2016 del Ministero dell’economia, che ha determinato in 32.543.679 euro l’ammontare delle risorse per il “voucher” a favore delle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Le risorse sono ripartite dal Cipe tra le Regioni “meno sviluppate” e “in transizione” interessate: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 settembre 2016, n. 18586, ha stabilito che è di natura subordinata il rapporto di lavoro della dirigente con un’ampia autonomia del lavoro, svolto senza vincoli di orario, che sottostà alle direttive di carattere generale provenienti dalla direzione e coordina un elevato numero di persone.
on la nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, la D.G attività ispettiva chiarisce che, qualora il contratto collettivo di categoria ponga espressamente un divieto di ricorso al lavoro intermittente, non ritenendo di individuare ragioni ed esigenze produttive giustificatrici, la parti sociali hanno esercitato correttamente la propria autonomia contrattuale, potendo anche decidere di escludere il ricorso al lavoro a chiamata. L’articolo 13, D.Lgs. 81/2015 demanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive legittimanti il ricorso al lavoro intermittente. In assenza di tali previsioni contrattuali, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, D.Lgs. 81/2015, operano le disposizioni di cui al D.M. 23 ottobre 2004, che rinvia alla tabella allegata al R.D. 2657/1923.
La contrattazione collettiva può anche escludere la sussistenza di ipotesi oggettive di ricorso al lavoro intermittente, non rinvenendone le esigenze. Resterebbe comunque sempre legittimo il ricorso al lavoro intermittente nelle ipotesi in cui sussistano i requisiti soggettivi, di cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 81/2015, ai sensi del quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e con più di 55 anni.
Sull’argomento, la risposta a interpello n. 37/2008, aveva precisato che, rispetto alle ipotesi soggettive di ricorso al lavoro intermittente (e quindi solo per queste eventualmente), nel quadro normativo allora vigente, l’autonomia collettiva avrebbe avuto un potere integrativo/ampliativo, ma non già preclusivo.
La nota del 4 ottobre prosegue concludendo che nel caso di ricorso al lavoro intermittente, in violazione delle clausole contrattuali che escludano il ricorso a tale tipologia contrattuale, salvo che non ricorrano i requisiti soggettivi di età del lavoratore, al rapporto di lavoro troverà applicazione la sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
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