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Autore: mondolavoro

Licenziamento nullo se la contestazione disciplinare è tardiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17371, ha stabilito che il licenziamento è nullo se la contestazione disciplinare viene dichiarata tardiva. A fronte della semplicità dell’indagine, è infatti giustificato il lasso di tempo trascorso dopo la segnalazione della condotta sino alla comunicazione della contestazione. Tuttavia tale difetto è da qualificarsi come vizio formale e, pertanto, la tutela del lavoratore è di tipo risarcitorio. La tutela reintegratoria, infatti, opererebbe se vi fosse il difetto di un elemento costitutivo del licenziamento in sé.

730/2017 precompilato: utilizzo spese sanitarie

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016, ha indicato le modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell’economia 1° settembre 2016, che ha ampliato la platea dei soggetti tenuti a comunicare al Sistema tessera sanitaria le informazioni relative alle spese dei cittadini.

Le spese in oggetto riguardano: prestazioni sanitarie; spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici; spese relative all’acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE; servizi sanitari erogati dalle parafarmacie; spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); altre spese sanitarie; spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto 289/2001; rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni veterinarie non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Anche in riferimento a questi nuovi dati viene confermata la possibilità per il contribuente di esercitare l’opposizione all’inserimento delle spese sanitarie nella precompilata.

La previdenza integrativa complementare

Riprendo l’argomento previdenza, partendo dal terzo pilastro, la previdenza complementare integrativa, che si può realizzare versando in fondi pensione, FIP e PIP.

C’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle somme versate ma entro il limite di 5.164,57 euro. Il limite non esiste solo per i versamenti, obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di appartenenza (INPS o casse).

In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57.

Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di consumare tutto il vantaggio fiscale.

Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26% generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i titoli di stato al 12,5%) sia sull’erogato, pari al 15%, riducibile fino al 9%, a seconda degli anni contribuiti (-0,30% scontato ogni anno oltre il quindicesimo). Vale la pena spiegare meglio la questione dell’imposta sull’erogato: in pratica è vero che si possono dedurre i contributi versati, che il datore di lavoro può contribuire con una quota e che si può conferire il TFR, ma la previdenza complementare sconta una imposta che si applica al momento della pensione, sia sulla rendita che sul capitale, in misura variabile dal 15 al 9%.

Il montante generato dalla somma dei versamenti più il rendimento generato dalla gestione finanziaria (se c’è stato rendimento positivo), può essere erogato, al momento della pensione e a richiesta, totalmente sotto forma di capitale solo se, convertendo il 70% del montante in rendita si ottenesse una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale. Altrimenti al massimo si può richiederne solo il 50% come capitale e il rimanente verrà erogato sotto forma di rendita.

Il versato su una qualunque forma di previdenza complementare può essere anticipato o riscattato prima della pensione, con percentuali diverse a seconda dei casi.

Per quanto riguarda l’imprenditore, non è obbligato a versare il TFR pregresso e neppure è obbligato a contribuire alle forme di previdenza complementare diverse da quelle contrattuali, come ad esempio i PIP o i FIP. Potrebbero tuttavia essere concesse sotto forma di agevolazioni per il dipendente. Le imprese sono altresì obbligate ad informare per iscritto e correttamente i dipendenti circa le alternative a disposizione, non solo fornendo informazioni generiche ma che consentano una valutazione completa delle possibili opzioni. Per le aziende attente a fornire un buon servizio ai dipendenti, anche sotto forma di beneficio, potrebbe essere interessante utilizzare la consulenza di chi non deve vendere fondi o prodotti assicurativi o finanziari.

Le aziende possono dedurre il TFR conferito alla previdenza complementare, nella misura del 4% se hanno più di 50 dipendenti, mentre sale al 6% se ne hanno meno.

In pratica, rispetto al costo del lavoro, il beneficio fiscale varia da 0,08% al 0,15%.

Inoltre le imprese sono esonerate dal versare al fondo di garanzia TFR nella stessa percentuale conferita alla previdenza complementare, con una ulteriore riduzione del costo del lavoro pari allo 0,20%.

Anche gli oneri impropri che gravano sul lavoro dipendente, sono ridotti in proporzione alla percentuale di TFR maturato, versato alla previdenza complementare, che comporta una riduzione del costo del lavoro dallo 0,19% allo 0,28%

Quindi le aziende potrebbero trarre concreti vantaggi dal conferimento alla previdenza integrativa e migliorare qualitativamente il rapporto con i dipendenti, a condizione che:

  • si facciano le dovute valutazioni sulla gestione finanziaria dell’impresa;
  • si consideri l’impatto del TFR sui conti aziendali;
  • si attui una corretta strategia di comunicazione con i dipendenti;
  • si analizzino in maniera esaustiva ed indipendente sia il fondo di categoria sia le alternative, per poter fornire la migliore scelta possibile ed avviare eventualmente trattative con i gestori del fondo per il contenimento dei costi.

Una cosa è certa: le pensioni pubbliche verranno sempre più ridotte nel futuro e aumenterà l’età pensionabile.

Quindi, per mantenere un tenore di vita decoroso, sarà indispensabile costruire una rendita supplementare.

Il processo di pianificazione previdenziale, per essere efficace, richiede alcuni accorgimenti essenziali:

  • analisi completa e monitoraggio della pensione pubblica;
  • analisi dei prodotti previdenziali già stipulati;
  • stima del rapporto di copertura netto;
  • stima del tenore di vita desiderato;
  • previsione dell’andamento dei redditi futuri e dell’inflazione;
  • stima del fabbisogno integrativo;
  • scelta delle modalità di copertura del differenziale tra pensione pubblica e tenore di vita desiderato;
  • monitoraggio nel tempo del piano previdenziale così costruito, al fine di riequilibrare gli accantonamenti integrativi e verificarne la qualità.

La copertura del gap tra pensione pubblica e reali necessità finanziarie, può essere realizzata non solo con prodotti pensionistici (fondi pensione e forme individuali di previdenza) ma anche con investimenti diretti nei mercati finanziari (azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni) o in beni reali (immobili, oggetti d’arte, metalli e pietre preziose, antiquariato), potendo realizzare le più svariate combinazioni tra vari strumenti

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